Favoreggiamento personale: differenze tra le versioni
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{{Reato
|Reato = Favoreggiamento personale
|Articolo = [[s:Codice_Penale/Libro_II/Titolo_XII#Art._323_Abuso_d.27ufficio|571 c.p.]]
|Competenza = [[tribunale monocratico]]
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|d'ufficio]]
|Arresto = facoltativo
|Fermo = non consentito
|Citazione =
|Pena = [[reclusione]] fino a 4 anni se il favoreggiamento riguarda reati punibili con la reclusione o l'ergastolo; se la pena è diversa o è una contravvenzione, la pena è la multa fino ad Euro 516}}
Il '''favoreggiamento personale''' è un reato disciplinato dall'art. 378 del codice penale.
==[[Reato#Elemento_oggettivo|Elemento oggettivo]] del reato==
Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato ad eludere l'attività di investigazione della polizia giudiziaria. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di concorso nel reato di base.
==[[Reato#Elemento_soggettivo|Elemento soggettivo]] del reato==
Per la consumazione di tale reato è previsto il [[dolo (diritto)|dolo]] generico, essendovi la volontà, da parte dell'[[agente (diritto)|agente]], di commettere il fatto senza uno specifico fine.<ref>In tal senso si è pronunciata la Cassazione Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786</ref>
==Sanzione==
{{...}}
==Testi normativi==
*[[s:Codice penale|Codice penale italiano]]
==Note==
<references/>
==Bibliografia==
* Ferrando Mantovani, ''Diritto Penale'', Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
* Giorgio Lattanzi, ''Codice penale annotato con la giurisprudenza'', Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
==Voci correlate==
* [[Favoreggiamento reale]]
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:Reati]]
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