Favoreggiamento personale: differenze tra le versioni

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{{Reato
{{Controlcopy|motivo=|argomento=diritto|mese=marzo 2009}}
|TitoloReato = Favoreggiamento personale
{{A|forte rischio copyviol, da riscrivere|diritto|maggio 2011}}
|TipoReato = Delitto
|Norma = art. 378
|Partizione1 = Libro II
|Partizione2 = Titolo III
|Partizione3 = Capo I
|Wikisource = Codice Penale/Libro II/Titolo III#Art. 378. Favoreggiamento personale
|Competenza = [[Tribunale in composizione monocratica (ordinamento penale italiano)|tribunale monocratico]]
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|d'ufficio]]
|Arresto =
*(commi 1-2) facoltativo
*(comma 3) non consentito<ref>Anche nel caso di cui all'art. 381, comma 4 bis, c.p.p.</ref>
|Fermo = non consentito
|Pena =
*(comma 1) [[reclusione]] fino a 4 anni;
*(comma 3) [[multa]] fino a 516 euro
}}
Il '''favoreggiamento personale''' è un [[reato]] disciplinato dall'art. 378 del [[codice penale italiano]].
 
== Contenuto ==
'''Art.378.'''
=== Elemento oggettivo ===
''Profili generali.''
Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato a eludere le investigazioni della [[polizia giudiziaria]] o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Il reato di favoreggiamento presuppone la precedente commissione di un [[delitto]] per il quale il legislatore commina la pena della [[reclusione]] o dell'[[ergastolo]]; l'aiutante non deve essere un concorrente nella commissione del suddetto delitto. L'ultimo comma del 378 prevede poi la possibilità che nemmeno l'aiutato sia responsabile di tale delitto, quindi ci si è interrogati sul soggetto cui attribuire la responsabilità del predetto delitto e perché. Dottrina e Giurisprudenza risultano divise. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di [[Concorso di persone|concorso nel reato]] di base.
 
Per la consumazione di tale reato è previsto il [[dolo]] generico, essendovi la volontà, da parte del soggetto agente, di commettere il fatto senza uno specifico fine.<ref>In tal senso si è pronunciata la [[Corte suprema di cassazione|Cassazione]] Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786</ref>
Il favoreggiamento personale protegge l’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento delle investigazioni e delle ricerche finalizzate ad un procedimento penale e quindi indirettamente tutela lo stesso processo. La persona offesa è esclusivamente lo Stato e non il privato. Da un lato è un reato di pericolo e dall’altro è un reato comune in quanto può essere realizzato da chiunque.
Soggetto attivo.
Sorgono quattro problemi interpretativi su alcune locuzioni dell’art.378.
1. il primo problema concerne la locuzione “ fuori dai casi di concorso “. In relazione a ciò si vuole dire che nei casi in cui non si dia semplicemente un aiuto ma si partecipi materialmente o moralmente al delitto non si configura il reato di cui all’art. 378 ma un concorso nella realizzazione di un diverso reato. Inoltre costituisce concorso di persone nel reato “contribuire alla commissione di una condotta già iniziata ma non ancora compiuta”. Più complessa è l’ipotesi in cui il reato presupposto è un reato permanente. In tal senso la giurisprudenza ha affermato che l’aiuto consapevolmente prestato al soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, da luogo generalmente al concorso in tale reato e non al favoreggiamento, a meno a che l’aiuto sia una semplice facilitazione dell’attività del delinquente e non anche un valido incoraggiamento.
2. il secondo problema interpretativo attiene all’ipotesi che il soggetto sia lo stesso autore del reato precedentemente commesso (cosiddetto ''autofavoreggiamento''). Quest’ultimo non è punibile perché l’art.378 si riferisce all’aiuto prestato a “taluno” cioè a persone diverse dall’agente. Allo stesso modo non è punibile l’autofavoreggiamento mediato, cioè quando l’aiuto dato ad un terzo si riflette automaticamente in un favoreggiamenti di se stesso.
3. Il terzo problema interpretativo riguarda l’eventualità che il soggetto che favorisce sia la persona offesa del reato presupposto. In questo caso si può configurare un delitto ex art. 378 tranne che si tratti di reati sottoposti a condizione di procedibilità la cui mancata presentazione equivarrebbe a remissione tacita. Al riguardo in giurisprudenza si è affermato che “ commette il reato di favoreggiamento personale colui che tace il nome dell’autore di un furto da lui subito o comunque non palesa le circostanze che gli hanno permesso il recupero della refurtiva.
4. il quarto problema interpretativo riguarda la eventuale condotta di favoreggiamento posta in essere dal difensore. In particolare il problema consiste nel distinguere tra attività difensiva lecita e condotta illecita. Infine la giurisprudenza ha affermato che se l’attività del difensore consiste nel suggerire tecniche dilatorie o altre strategie non sottoposte a specifiche sanzioni allora il favoreggiamento non si configura. Se invece la sua attività è estranea al mandato difensivo si ha il reato di favoreggiamento. Si è poi ribadito anche che il difensore che assuma formalmente l’incarico a favore di un assistito, ma in realtà su impulso e mandato sostanziale di altri soggetti, che provvedono materialmente al compenso, al solo scopo di venire a conoscenza delle dichiarazioni del suo assistito e di poterle riferire a quelli, e che poi così faccia, pone in essere una condotta diretta ad aiutare detti soggetti ad eludere investigazioni dell’autorità, integrante il reato di favoreggiamento personale.
Altro caso controverso è quello del medico che presti cure ad un latitante recandosi nel luogo in cui questi si trova. La giurisprudenza in linea di principio ha negato che integri il delitto de quo la condotta del medico il quale si limiti a curare il latitante. Ma se l’attività del medico è seguita da un ulteriore condotta in favore del latitante (non compilazione della cartella clinica, disattivare il cellulare in suo possesso allo scopo di evitare la propria localizzazione durante la trasferta in favore della persona latitante )per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche allora si ha favoreggiamento.
Infine particolarmente delicata è l’ipotesi in cui il favoreggiamento sia contestato ad un sacerdote. In generale l’accordo tra Stato e Chiesa del 1985 prevede che gli ecclesiastici non siano tenuti a fornire ai magistrati informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio del loro ministero. Tuttavia si è ritenuto che se il sacerdote si reca nel nascondiglio di un capomafia a celebrare messa consentendogli di soddisfare i suoi bisogni spirituali integra il reato di favoreggiamento aggravato.
 
==Sanzioni ==
Caratteri del reato.
* Reclusione fino a quattro anni se il favoreggiamento avviene per reati per cui è previsto l'ergastolo o la reclusione e al di fuori dei casi di concorso in questi reati.
Come si è già detto il favoreggiamento presuppone la previa commissione di un reato o di una contravvenzione. Proprio per questo occorre precisare che in presenza di cause di giustificazione di reato presupposto viene a mancare la base del favoreggiamento e la stessa cosa accade se viene a mancare uno degli elementi oggettivi o soggettivi del reato o se manca una condizione di procedibilità. Se invece ricorre una causa di estinzione del reato precedente bisogna distinguere se questa è intervenuta prima della condotta di aiuto o dopo. Nel primo caso non è configurabile il favoreggiamento. Infine il favoreggiamento non si configura neanche se il reato presupposto è stato abolito ( abolitio criminis ).
* Reclusione non inferiore a due anni se il delitto commesso corrisponde alla fattispecie di cui all'art 416-bis. [[Multa]] di € 516 se si tratta di delitti per cui è prevista pena diversa, o di [[contravvenzioni]].
 
== Cause di non punibilità==
L'art. 384 del codice penale prevede alcuni casi di non punibilità per chi commette il favoreggiamento.<ref>[http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codicePenale/articolo/461/art-384-casi-di-non-punibilita.html?refresh_ce=1]</ref>
 
==Note==
<references/>
 
==Bibliografia==
* Ferrando Mantovani, ''Diritto Penale'', Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
* [[Giorgio Lattanzi]], ''Codice penale annotato con la giurisprudenza'', Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
 
==Voci correlate==
* [[Condotta (diritto)]]
* [[Soggetto di diritto]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=7&art.idGruppo=29&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=378&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0|capitolo=Art. 378 (Favoreggiamento personale)|titolo=Codice penale italiano|sito=gazzettaufficiale.it}}
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Delitti contro l'amministrazione della giustizia]]
 
 
La condotta.
La condotta nel favoreggiamento consiste nell’aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Molto importante a tal proposito è la nozione di aiuto che non ha una configurazione particolare, essendo il delitto di favoreggiamento incluso tra quelli a forma libera: l’importante è che l’aiuto sia idoneo ad eludere le ricerche. Occorre comunque che le ricerche o le investigazioni eluse siano quelle dell’autorità giudiziaria o della p.g. e non quelle di un investigatore privato.
Inoltre è molto controversa l’ipotesi di favoreggiamento commessa mediante omissione. La giurisprudenza è generalmente orientata nel senso dell’ammissibilità del favoreggiamento omissivo. Tuttavia le caratteristiche della condotta illecita fanno propendere per l’opinione contraria. Il favoreggiamento è un delitto punibile a titolo di dolo generico proprio perché la condotta di aiuto può avere forme libere di manifestazione. È necessario che l’agente abbia voluto consapevolmente aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche ma sono irrilevanti i motivi del comportamento.
 
Circostanze e altri caratteri
L’art. 378 al comma 2 prevede una circostanza aggravante per chi realizza il favoreggiamento nei confronti di chi ha commesso un reato relativo all’art. 416 bis: in tal caso si applica la pena della reclusione non inferiore a due anni. Tale circostanza aggravante è dovuta alla particolare gravità dell’aiuto all’associazione di stampo mafioso. Occorre quindi dimostrare che l’agente sia a conoscenza della qualità mafiosa dell’associazione a cui presta aiuto. Occorre infine considerare che l’attività di favoreggiamento di reati eversivi può essere aggravata ai sensi della
l. 15/1980. Il comma 3 dell’art. 378 prevede una circostanza attenuante nei casi in cui il favoreggiamento si realizza a favore di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa o una contravvenzione: qui la pena è la multa fino a 516 euro. Inoltre non è punibile chi commette il reato per salvare lo stesso o il prossimo congiunto da un grave nocumento alla libertà o nell'onore ( art. 384,1 ). Il favoreggiamento si consuma nel momento nel quale è stato prestato l’aiuto; mentre non si richiede che le investigazioni vengano effettivamente eluse. Il tentativo è ammissibile nel caso in cui il mancato raggiungimento degli effetti voluti sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell’agente.
 
Concorso di persone e concorso di reati
Per quanto attiene al concorso di persone l’unica ipotesi di particolare interesse è rappresentata dalla circostanza che un soggetto istighi altri al proprio favoreggiamento. Al riguardo parte della dottrina pensa che entrambi i soggetti siano punibili; mentre occorre considerare che qui manca la responsabilità dell’istigatore trattandosi più che altro di autofavoreggiamento. Per quanto riguarda il concorso di reati la questione non è di facile soluzione perché parte della dottrina pensa che il reato dell’art. 378 sia un reato sussidiario che si applica solo quando la stessa condotta non è già punita dalla legge in altro modo. Comunque tale tesi della dottrina va respinta. In effetti il favoreggiamento ha natura sussidiaria rispetto a certi delitti come la calunnia oppure omessa denuncia di reato ma altre volte è presente un vero concorso effettivo come per esempio tra favoreggiamento reale e personale. Inoltre come ampiamente risaputo, il favoreggiamento prevede la commissione di un reato presupposto all’interno delle cui indagini si aiuta qualcuno; quindi se si vuole favorire qualcuno per sottrarlo all’esecuzione della pena abbiamo il reato di procurata inosservanza di pena. Invece se durante il favoreggiamento si usa una condotta violenta si potrebbe avere il concorso con il reato di resistenza al pubblico ufficiale. Il concorso è ammissibile con i reati di associazione per delinquere e associazione di stampo mafioso. Infine non è configurabile il delitto di favoreggiamento personale bensì quello di detenzione illegale di armi nella condotta del ricevere un'arma ancorché determinata dall’intento di aiutare chi già la stia portando illegalmente.
 
FAVOREGGIAMENTO REALE
Per molti aspetti si può rinviare al favoreggiamento personale. A ben vedere il favoreggiamento reale non è un vero e proprio delitto contro l’attività giudiziaria dato che principalmente tutela l’interesse a che non sia prestata ai delinquenti una collaborazione diretta a fare divenire definitivi i vantaggi acquisiti a mezzo del reato. Secondo altro orientamento l’art.379 è un vero delitto contro l’amministrazione della giustizia poiché compromette la confisca di beni o cose che sono prodotto del reato. La condotta del favoreggiamento reale consiste nell’aiutare qualcuno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Sul concetto di aiuto si rimanda
all’art. 378, comunque in giurisprudenza si è affermato che costituisce concorso nel delitto di furto la promessa di acquistare le cose che poi saranno rubate anche se non specificate. Infatti in tal caso l’istigazione che si realizza con la promessa non permette il configurarsi dell’ipotesi del favoreggiamento e ricettazione. Con il verbo assicurare la legge intende rendere certo o definitivo il vantaggio che il reo abbia tratto dal reato. In ogni caso per integrare la condotta di favoreggiamento è necessario rendere solo il semplice aiuto all’autore di un reato indipendentemente dall’effettivo conseguimento del prodotto ( ciò che si acquista direttamente o indirettamente da un reato ); del profitto ( ogni vantaggio derivante dal reato); del prezzo ( ogni bene che sia stato promesso dal colpevole per commettere il reato ).
 
Altri caratteri del reato.
Il favoreggiamento reale è punibile a titolo di dolo generico, cioè è sufficiente la volontà di compiere azioni che obbiettivamente costituiscono aiuto al colpevole. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo l’agente ha posto in essere il comportamento nel quale si concretizza l’aiuto, indipendentemente dal risultato del favoreggiamento. Il tentativo è ammissibile. quanto al concorso di persone si può rinviare all’articolo precedente. Quanto al concorso di reati possiamo dire che
l’art. 379 contiene una clausola di riserva determinata che permette la sua applicazione fuori dai casi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Nell’ipotesi di occultamento di oggetto costituente provento di reato la distinzione tra favoreggiamento e ricettazione si individua solo nella sussistenza del dolo specifico richiesto per il secondo mentre rispetto al riciclaggio l’art. 379 ha una applicazione sussidiaria. In caso di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, invece, ogni aiuto dato durante la condotta permanente è configurabile come concorso con il colpevole.
Infine il favoreggiamento reale è ipotizzabile anche nel sequestro di persona a scopo di estorsione quando però la condotta dell’agente non è sorretta alla volontà di cooperare al sequestro stesso.
 
[[Categoria:Reati]]