Favoreggiamento personale: differenze tra le versioni

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{{Reato
|ReatoTitoloReato = Favoreggiamento personale
|TipoReato = Delitto
|Articolo = [[s:Codice_penale/Libro_II/Titolo_III|378 c.p.]]
|Norma = art. 378
|Competenza = [[tribunale monocratico]]
|Partizione1 = Libro II
|Partizione2 = Titolo III
|Partizione3 = Capo I
|Wikisource = Codice Penale/Libro II/Titolo III#Art. 378. Favoreggiamento personale
|Competenza = [[Tribunale in composizione monocratica (ordinamento penale italiano)|tribunale monocratico]]
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|d'ufficio]]
|Arresto = facoltativo
*(commi 1-2) facoltativo
*(comma 3) non consentito<ref>Anche nel caso di cui all'art. 381, comma 4 bis, c.p.p.</ref>
|Fermo = non consentito
|CitazionePena =
*(comma 1) [[reclusione]] fino a 4 anni;
|Pena = [[reclusione]] fino a 4 anni se il favoreggiamento riguarda reati punibili con la reclusione o l'ergastolo; se la pena è diversa o è una contravvenzione, la pena è la multa fino ad Euro 516}}
*(comma 3) [[multa]] fino a 516 euro
}}
Il '''favoreggiamento personale''' è un [[reato]] disciplinato dall'art. 378 del [[codice penale italiano]].
 
== Contenuto ==
=== Elemento oggettivo ===
Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato ada eludere le investigazioni della [[polizia giudiziaria]] o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Il reato di favoreggiamento presuppone la precedente commissione di un [[delitto]] per il quale il legislatore commina la pena della [[reclusione]] o dell'[[ergastolo]]; l'aiutante non deve essere un concorrente nella commissione del suddetto delitto. L'ultimo comma del 378 prevede poi la possibilità che nemmeno l'aiutato sia responsabile di tale delitto, quindi ci si è interrogati sul soggetto cui attribuire la responsabilità del predetto delitto e perché. Dottrina e Giurisprudenza risultano divise. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di [[Concorso di persone|concorso nel reato]] di base.
 
Per la consumazione di tale reato è previsto il [[dolo (diritto)|dolo]] generico, essendovi la volontà, da parte dell'[[agentedel soggetto (diritto)|agente]], di commettere il fatto senza uno specifico fine.<ref>In tal senso si è pronunciata la [[Corte suprema di cassazione|Cassazione]] Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786</ref>
Il '''favoreggiamento personale''' è un reato disciplinato dall'art. 378 del codice penale.
 
==Sanzioni ==
==[[Reato#Elemento_oggettivo|Elemento oggettivo]] del reato==
* Reclusione fino a quattro anni se il favoreggiamento avviene per reati per cui è previsto l'ergastolo o la reclusione e al di fuori dei casi di concorso in questi reati.
Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato ad eludere le investigazioni della [[polizia giudiziaria]] o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Il reato di favoreggiamento presuppone la precedente commissione di un delitto per il quale il legislatore commina la pena della reclusione o dell'ergastolo; l'aiutante non deve essere un concorrente nella commissione del suddetto delitto. L'ultimo comma del 378 prevede poi la possibilità che nemmeno l'aiutato sia responsabile di tale delitto, quindi ci si è interrogati sul soggetto cui attribuire la responsabilità del predetto delitto e perché. Dottrina e Giurisprudenza risultano divise. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di [[Concorso di persone|concorso nel reato]] di base.
* Reclusione non inferiore a due anni se il delitto commesso corrisponde alla fattispecie di cui all'art 416-bis. [[Multa]] di € 516 se si tratta di delitti per cui è prevista pena diversa, o di [[contravvenzioni]].
 
== Cause di non punibilità==
==[[Reato#Elemento_soggettivo|Elemento soggettivo]] del reato==
L'art. 384 del codice penale prevede alcuni casi di non punibilità per chi commette il favoreggiamento.<ref>[http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codicePenale/articolo/461/art-384-casi-di-non-punibilita.html?refresh_ce=1]</ref>
Per la consumazione di tale reato è previsto il [[dolo (diritto)|dolo]] generico, essendovi la volontà, da parte dell'[[agente (diritto)|agente]], di commettere il fatto senza uno specifico fine.<ref>In tal senso si è pronunciata la Cassazione Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786</ref>
 
==Sanzione==
Reclusione fino a quattro anni se il favoreggiamento avviene per reati per cui è previsto l'ergastolo o la reclusione e al di fuori dei casi di concorso in questi reati.
Reclusione non inferiore a due anni se il delitto commesso corrisponde alla fattispecie di cui all'art 416-bis.
Multa di € 516 se si tratta di delitti per cui è prevista pena diversa, o di contravvenzioni.
 
==Testi normativi==
*[[s:Codice penale|Codice penale italiano]]
 
==Note==
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==Bibliografia==
* Ferrando Mantovani, ''Diritto Penale'', Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
* [[Giorgio Lattanzi]], ''Codice penale annotato con la giurisprudenza'', Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
 
==Voci correlate==
* [[FavoreggiamentoCondotta reale(diritto)]]
* [[Soggetto di diritto]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=7&art.idGruppo=29&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=378&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0|capitolo=Art. 378 (Favoreggiamento personale)|titolo=Codice penale italiano|sito=gazzettaufficiale.it}}
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Delitti contro l'amministrazione della giustizia]]
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:Reati]]