Favoreggiamento personale: differenze tra le versioni

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|Partizione3 = Capo I
|Wikisource = Codice Penale/Libro II/Titolo III#Art. 378. Favoreggiamento personale
|Competenza = [[tribunaleTribunale in composizione monocratica (processoordinamento penale italiano)|tribunale monocratico]]
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|d'ufficio]]
|Arresto =
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*(comma 3) [[multa]] fino a 516 euro
}}
Il '''favoreggiamento personale''' è un [[reato]] disciplinato dall'art. 378 del [[codice penale italiano|codice penale]].
 
== Contenuto ==
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Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato a eludere le investigazioni della [[polizia giudiziaria]] o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Il reato di favoreggiamento presuppone la precedente commissione di un [[delitto]] per il quale il legislatore commina la pena della [[reclusione]] o dell'[[ergastolo]]; l'aiutante non deve essere un concorrente nella commissione del suddetto delitto. L'ultimo comma del 378 prevede poi la possibilità che nemmeno l'aiutato sia responsabile di tale delitto, quindi ci si è interrogati sul soggetto cui attribuire la responsabilità del predetto delitto e perché. Dottrina e Giurisprudenza risultano divise. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di [[Concorso di persone|concorso nel reato]] di base.
 
Per la consumazione di tale reato è previsto il [[dolo (diritto)|dolo]] generico, essendovi la volontà, da parte dell'[[agentedel soggetto (diritto)|agente]], di commettere il fatto senza uno specifico fine.<ref>In tal senso si è pronunciata la [[Corte suprema di cassazione|Cassazione]] Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786</ref>
=== Elemento oggettivo ===
Per la consumazione di tale reato è previsto il [[dolo (diritto)|dolo]] generico, essendovi la volontà, da parte dell'[[agente (diritto)|agente]], di commettere il fatto senza uno specifico fine.<ref>In tal senso si è pronunciata la [[Corte suprema di cassazione|Cassazione]] Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786</ref>
 
==Sanzioni ==
* Reclusione fino a quattro anni se il favoreggiamento avviene per reati per cui è previsto l'ergastolo o la reclusione e al di fuori dei casi di concorso in questi reati.
* Reclusione non inferiore a due anni se il delitto commesso corrisponde alla fattispecie di cui all'art 416-bis. [[Multa]] di € 516 se si tratta di delitti per cui è prevista pena diversa, o di [[contravvenzioni]].
 
* Reclusione non inferiore a due anni se il delitto commesso corrisponde alla fattispecie di cui all'art 416-bis.
[[Multa]] di € 516 se si tratta di delitti per cui è prevista pena diversa, o di [[contravvenzioni]].
 
== Cause di non punibilità==
L'art. 384 del codice penale prevede alcuni casi di non punibilità per chi commette il favoreggiamento.<ref>[http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codicePenale/articolo/461/art-384-casi-di-non-punibilita.html?refresh_ce=1]</ref>
 
==Testi normativi==
*[[s:Codice penale|Codice penale italiano]]
 
==Note==
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==Voci correlate==
* [[FavoreggiamentoCondotta reale(diritto)]]
* [[Soggetto di diritto]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|url=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=7&art.idGruppo=29&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=378&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0|capitolo=Art. 378 (Favoreggiamento personale)|titolo=Codice penale italiano|sito=gazzettaufficiale.it}}
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}