Il favoreggiamento personale è un reato disciplinato dall'art. 378 del codice penale.

Reato di
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FonteCodice penale italiano
Disposizioni[[:s:Codice penale/{{{Partizione1}}}/{{{Partizione2}}}#Art. rma}}} {{{TitoloReato}}}|{{{Norma}}}]]
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermonon consentito
Penareclusione fino a 4 anni se il favoreggiamento riguarda reati punibili con la reclusione o l'ergastolo; se la pena è diversa o è una contravvenzione, la pena è la multa fino ad Euro 516

Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato ad eludere le investigazioni della polizia giudiziaria o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di concorso nel reato di base.

Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, essendovi la volontà, da parte dell'agente, di commettere il fatto senza uno specifico fine.[1]

Sanzione

Testi normativi

Note

  1. ^ In tal senso si è pronunciata la Cassazione Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786

Bibliografia

  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
  • Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107

Voci correlate

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