Favoreggiamento personale
Il favoreggiamento personale è un reato disciplinato dall'art. 378 del codice penale.
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Fonte | Codice penale italiano |
Disposizioni | [[:s:Codice penale/{{{Partizione1}}}/{{{Partizione2}}}#Art. rma}}} {{{TitoloReato}}}|{{{Norma}}}]] |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | facoltativo |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a 4 anni se il favoreggiamento riguarda reati punibili con la reclusione o l'ergastolo; se la pena è diversa o è una contravvenzione, la pena è la multa fino ad Euro 516 |
Elemento oggettivo del reato
Tale reato viene consumato qualora l'agente aiuti un altro soggetto che abbia precedentemente commesso un reato ad eludere le investigazioni della polizia giudiziaria o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato. Tale reato non sussiste nell'ipotesi di concorso nel reato di base.
Elemento soggettivo del reato
Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, essendovi la volontà, da parte dell'agente, di commettere il fatto senza uno specifico fine.[1]
Sanzione
Testi normativi
Note
- ^ In tal senso si è pronunciata la Cassazione Penale con la sentenza del 29 ottobre 2003, n. 8786
Bibliografia
- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107