Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Decadenza (disambigua).

La decadenza, in diritto, consiste nella preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare, sia che inerisca a un diritto potestativo, sia che inerisca a un diritto facoltativo.

Descrizione

modifica

Si tratta cioè della perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un'attività o di un determinato atto, nei termini previsti dalla legge. La sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle situazioni giuridiche. L'unico modo per evitare la decadenza è compiere l'atto nei termini previsti, ovvero:

  • compiere lo specifico atto prescritto dalla legge o dal negozio giuridico nel termine ivi previsto;
  • ottenere il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il medesimo diritto può farsi valere.

Differenza con la prescrizione

modifica

La decadenza può esser definita come la perdita della possibilità di esercitare un diritto. Anche la prescrizione è un istituto giuridico collegato al decorso di termini, ma in quest'ultimo caso l'effetto della negligenza è la perdita vera e propria del diritto.

La decadenza non fa venir meno il diritto, ma solo la possibilità di azionarlo giudizialmente. In questo senso si ritiene che sia un istituto di natura o effetti processuali.

I due istituti si differenziano inoltre perché le ipotesi di interruzione e sospensione, previsti in materia di prescrizione, non sono di regola applicabili alla decadenza.

Tipologie

modifica

La decadenza può essere:

  • Legale: è prevista dalla legge e riguarda sia i diritti disponibili sia i diritti indisponibili. Nei diritti indisponibili la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice salvo che si tratti di rilevare appunto le cause della sua improponibilità (art. 2969 c.c.); non può essere rinunciata e la sua disciplina è inderogabile, ovvero non può essere modificata dalle parti.
  • Giudiziale: i termini di decadenza sono fissati dal giudice su istanza della parte interessata (Es: fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, affinché il chiamato dichiari, entro il termine stabilito dal giudice, se accetta o no l'eredità. Qualora entro quel termine il chiamato non si pronuncia, perde il diritto di accettare: art. 481 c.c.).
  • Convenzionale: i termini di decadenza li stabiliscono i privati, unico limite è evitare che i termini rendano troppo difficile l'esercizio del diritto a una delle parti (art. 2965 c.c. Decadenze stabilite contrattualmente). La decadenza convenzionale non è rilevabile d'ufficio.

Se non è fissato alcun termine di decadenza, il diritto sarà soggetto ai normali termini di prescrizione (ai sensi dell'art. 2967 c.c. Effetto dell'impedimento della decadenza).

Voci correlate

modifica

Altri progetti

modifica
Controllo di autoritàThesaurus BNCF 9252 · GND (DE4143610-6
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto