Rogatoria: differenze tra le versioni

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La '''rogatoria''' è un istituto del [[Processo (diritto)]], [[Diritto civile|civile]] e [[Diritto penale|penale]].
La '''rogatoria''' è un istituto del [[Processo (diritto)|Processo]], [[Diritto civile|civile]] e [[Diritto penale|penale]].


È la richiesta avanzata da una autorità giudiziaria quando, nel corso di un processo pendente, debbano eseguirsi atti processuali in un luogo che si trovi in altra circoscrizione o all'estero, e dunque fuori della sua competenza territoriale o della sua [[giurisdizione]], affinché vengano compiuti dalla competente autorità nazionale (rogatoria interna) o straniera (rogatoria internazionale).
È la richiesta avanzata da una autorità giudiziaria quando, nel corso di un processo pendente, debbano eseguirsi atti processuali in un luogo che si trovi in altra circoscrizione o all'estero, e dunque fuori della sua competenza territoriale o della sua [[giurisdizione]], affinché vengano compiuti dalla competente autorità nazionale (rogatoria interna) o straniera (rogatoria internazionale).

Versione delle 14:54, 16 set 2007

La rogatoria è un istituto del Processo, civile e penale.

È la richiesta avanzata da una autorità giudiziaria quando, nel corso di un processo pendente, debbano eseguirsi atti processuali in un luogo che si trovi in altra circoscrizione o all'estero, e dunque fuori della sua competenza territoriale o della sua giurisdizione, affinché vengano compiuti dalla competente autorità nazionale (rogatoria interna) o straniera (rogatoria internazionale).