Parlamento italiano: differenze tra le versioni

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|contenuto = Secondo l'istituto dell'[[Giurisdizione#Autodichìa|autodichìa]], come riconosciuto dalla sentenza n. 262/2017 della [[Corte costituzionale]], le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Camere e degli altri [[organi costituzionali italiani]] sono riservate agli organi di giustizia interni: per la sentenza n. 262, l'autodichia riflette l'autonomia normativa degli organi costituzionali<ref>Si tratta della cosiddetta autocrinìa, cioè sottrazione degli organi costituzionali alla legge ordinaria, sottrazione della quale l'autodichia è la "razionale" espressione processuale: v. [http://www.filodiritto.com/articoli/2014/05/lartificiale-specialita-dellautodichia/ Marco Maria Carlo Coviello, ''L’artificiale specialità dell’autodichia'', in Filodiritto, 27 maggio 2014]</ref>; in altri termini, laddove la legge non sia espressamente richiamata da decisioni degli organi interni, competenti a disciplinare la vita delle Camere, ad essa sarebbe inibito di disciplinare automaticamente il rapporto di lavoro dei dipendenti.
|contenuto = Secondo l'istituto dell'[[Giurisdizione#Autodichìa|autodichìa]], come riconosciuto dalla sentenza n. 262/2017 della [[Corte costituzionale]], le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Camere e degli altri [[organi costituzionali italiani]] sono riservate agli organi di giustizia interni: per la sentenza n. 262, l'autodichia riflette l'autonomia normativa degli organi costituzionali<ref>Si tratta della cosiddetta autocrinìa, cioè sottrazione degli organi costituzionali alla legge ordinaria, sottrazione della quale l'autodichia è la "razionale" espressione processuale: v. [http://www.filodiritto.com/articoli/2014/05/lartificiale-specialita-dellautodichia/ Marco Maria Carlo Coviello, ''L’artificiale specialità dell’autodichia'', in Filodiritto, 27 maggio 2014]</ref>; in altri termini, laddove la legge non sia espressamente richiamata da decisioni degli organi interni, competenti a disciplinare la vita delle Camere, ad essa sarebbe inibito di disciplinare automaticamente il rapporto di lavoro dei dipendenti.


Un'ulteriore conseguenza è quella secondo cui la disciplina retributiva dei dipendenti sfugge – laddove non espressamente richiamata dalla regolamentazione interna, soggetta peraltro ad apposite procedure di negoziazione sindacale – alla normativa di diritto comune dei “[[Salary cap|tetti retributivi]]” imposti (a partire dal secondo governo Prodi (2006-2008) e dal governo Monti (2012), fino al decreto n. 66/2014 del governo Renzi) per la generalità del pubblico impiego e per i contratti individuali con società partecipate pubbliche<ref>[http://www.economist.com/news/europe/21611154-parliamentary-workers-are-facing-cut-their-generous-pay-high-class-errand-boys ''High-class errand boys'', Economist, 9 Aug. 2014]: ''The justification for all this is a word, ‘autodichia’, the doctrine that says parliament should have total freedom to manage itself so it does not come under pressure from the government,” says Sergio Rizzo, co-author of “La Casta”''. V. anche [http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/22940-alle-camere-privilegi-ormai-intollerabili-ma-a-sforbiciare-devono-essere-anche-le-regioni-quella-vecchia-impalcatura-di-qbeneficiq-va-smantellata Sergio Rizzo, ''Alle Camere privilegi ormai intollerabili. Ma a sforbiciare devono essere anche le Regioni. Quella vecchia impalcatura di "benefici" va smantellata'', Corsera 26 luglio 2014]; Marro, Corsera 28 giugno 2014; [http://www.lumsanews.it/2014/06/13/la-camera-delle-meraviglie/ Raffaele Sardella, ''La Camera delle meraviglie'', 13 giugno 2014]; [http://www.corriere.it/economia/16_settembre_19/corrierelive-perotti-riforme-renzi-superficiali-fatte-fretta-01a8ba22-7e68-11e6-b738-f3f4294a9e26.shtml Valentina Santarpia, ''Perotti: «Riforme di Renzi superficiali e fatte in fretta»'', #Corrierelive, 19 settembre 2016].</ref>.
Un'ulteriore conseguenza è quella secondo cui la disciplina retributiva dei dipendenti sfugge – laddove non espressamente richiamata dalla regolamentazione interna, soggetta peraltro ad apposite procedure di negoziazione sindacale – alla normativa di diritto comune dei “[[Salary cap|tetti retributivi]]” imposti (a partire dal secondo governo Prodi (2006-2008) e dal governo Monti (2012), fino al decreto n. 66/2014 del governo Renzi) per la generalità del pubblico impiego e per i contratti individuali con società partecipate pubbliche<ref>[http://www.economist.com/news/europe/21611154-parliamentary-workers-are-facing-cut-their-generous-pay-high-class-errand-boys ''High-class errand boys'', Economist, 9 Aug. 2014]: ''The justification for all this is a word, ‘autodichia’, the doctrine that says parliament should have total freedom to manage itself so it does not come under pressure from the government,” says Sergio Rizzo, co-author of “La Casta”''. V. anche [http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/22940-alle-camere-privilegi-ormai-intollerabili-ma-a-sforbiciare-devono-essere-anche-le-regioni-quella-vecchia-impalcatura-di-qbeneficiq-va-smantellata Sergio Rizzo, ''Alle Camere privilegi ormai intollerabili. Ma a sforbiciare devono essere anche le Regioni. Quella vecchia impalcatura di "benefici" va smantellata'', Corsera 26 luglio 2014] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160919010632/http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/22940-alle-camere-privilegi-ormai-intollerabili-ma-a-sforbiciare-devono-essere-anche-le-regioni-quella-vecchia-impalcatura-di-qbeneficiq-va-smantellata |data=19 settembre 2016 }}; Marro, Corsera 28 giugno 2014; [http://www.lumsanews.it/2014/06/13/la-camera-delle-meraviglie/ Raffaele Sardella, ''La Camera delle meraviglie'', 13 giugno 2014] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160916052356/http://www.lumsanews.it/2014/06/13/la-camera-delle-meraviglie/ |data=16 settembre 2016 }}; [http://www.corriere.it/economia/16_settembre_19/corrierelive-perotti-riforme-renzi-superficiali-fatte-fretta-01a8ba22-7e68-11e6-b738-f3f4294a9e26.shtml Valentina Santarpia, ''Perotti: «Riforme di Renzi superficiali e fatte in fretta»'', #Corrierelive, 19 settembre 2016].</ref>.


Uno dei "paletti"<ref>http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/corte-costituzionale-autodichia-paletti-della-consulta-nella-sentenza-depositata-oggi/</ref> contenuti nella sentenza n. 262/2017 rende invece impossibile l'estensione dell'autodichia dalle questioni retributive dei dipendenti a quelle degli appalti, forniture e affitti<ref>''AFFITTI D'ORO CAMERA DEI DEPUTATI. BERNARDINI E TESTA. POLEMICA INUTILE, PER RECEDERE DAI CONTRATTI BASTA APPLICARE L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO MONTI'' in [http://autodichia.blogspot.it/2013/12/affitti-doro-camera-dei-deputati.html autodichia blog].</ref>.
Uno dei "paletti"<ref>http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/corte-costituzionale-autodichia-paletti-della-consulta-nella-sentenza-depositata-oggi/</ref> contenuti nella sentenza n. 262/2017 rende invece impossibile l'estensione dell'autodichia dalle questioni retributive dei dipendenti a quelle degli appalti, forniture e affitti<ref>''AFFITTI D'ORO CAMERA DEI DEPUTATI. BERNARDINI E TESTA. POLEMICA INUTILE, PER RECEDERE DAI CONTRATTI BASTA APPLICARE L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO MONTI'' in [http://autodichia.blogspot.it/2013/12/affitti-doro-camera-dei-deputati.html autodichia blog].</ref>.

Versione delle 11:46, 31 mar 2018

Parlamento della Repubblica
Il Parlamento riunito in seduta comune in occasione del giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
StatoBandiera dell'Italia Italia
TipoBicamerale perfetto
Camere
Istituito1946
PredecessoreAssemblea Costituente
Operativo dal8 maggio 1948
Presidente
della Camera
Roberto Fico (M5S)
Presidente
del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI)
Eletto daCittadini italiani
Ultima elezione4 marzo 2018
Numero di membri950
Durata mandato5 anni
Gruppi politici
Impiegati2 392
SedeRoma
Sito webwww.parlamento.it/

Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'organo costituzionale che, all'interno del sistema politico italiano, è titolare del potere legislativo e del rapporto di fiducia col Governo. L'ordinamento italiano prevede un bicameralismo perfetto: il Parlamento è formato da due camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ciascuna delle quali gode dei medesimi poteri dell'altra. Tuttavia, poiché il Presidente del Senato, come sancito dall'articolo 86 della Costituzione, può essere chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente supplente qualora il Presidente della Repubblica sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni (per dimissioni, malattia o morte), il Senato è tradizionalmente considerato la camera alta; di contro, la Camera è ritenuta la camera bassa.

Storia

Lo stesso argomento in dettaglio: Storia del parlamentarismo italiano.

Il Parlamento subalpino, del quale quello del Regno d’Italia e l’attuale Parlamento repubblicano sono i successori, ha vari precedenti negli Stati preunitari, a partire dal Parlamento siciliano; eppure è il Parlamento inglese che ne ispirò la pratica e gli istituti, essendo stato esso «trapiantato in Europa, specialmente attraverso l’esperienza francese»[1].

La vera soluzione di continuità, anche sotto il profilo formale, avvenne soltanto quando la Camera dei deputati fu sostituita nel 1939 dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni fino al 1943.

Nel periodo della transizione costituzionale la funzione legislativa fu esercitata dalla Consulta Nazionale (settembre 1945-giugno 1946), per essere poi ripresa dall'Assemblea costituente e, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dalle nuove Camere.

Data Costituzione Camera alta Camera bassa
1848-1861[2] Statuto Albertino Senato Subalpino Camera dei deputati
1861-1939[3] Senato del Regno[4] Camera dei deputati
1939-1943[3] Camera dei fasci e delle corporazioni
1943-1945 Periodo costituzionale transitorio
1945-1946 Consulta Nazionale
1946-1948 Assemblea Costituente
dal 1948 Costituzione della Repubblica Italiana Senato della Repubblica Camera dei deputati
Il Palazzo Montecitorio ospita la Camera dei deputati della Repubblica Italiana, uno dei due rami del parlamento.
Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

Descrizione

Bicameralismo perfetto

Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera.

Dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente[5] si evince che una delle possibili spiegazioni del bicameralismo era quella secondo cui il Senato avrebbe potuto svolgere la funzione di "camera di raffreddamento" presente in altri ordinamenti[6].

Organizzazione interna

Lo stesso argomento in dettaglio: Key position.

La disciplina dell'organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata, innanzitutto, dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale).

Organi necessari (in quanto previsti direttamente dal testo costituzionale) sono il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni (permanenti). A questi si affiancano altri organi previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione parlamentare dei partiti, e giunte, con funzioni tecniche; ma anche la conferenza dei capigruppo, cui spetta la competenza di fissare il programma e il calendario dei lavori), da deliberazioni delle Camere o da leggi (che assumono spesso la forma di commissione, monocamerale o bicamerale). L'ufficio di presidenza della Camera e il consiglio di presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione. In riferimento alle funzioni amministrative interne, l'ufficio e il consiglio di presidenza godono del potere regolamentare e decidono sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione della Camera (art. 12 r.c. e r.s.)[7].

In virtù del principio di rappresentatività, sono le stesse Camere a giudicare dei titoli di ammissione dei loro membri (con decisione assunta dall'assemblea su proposta della giunta per le elezioni). Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del collegio (quorum strutturale[8], che si presume esistente salvo verifica), e la decisione stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei voti espressi (quorum funzionale[9]; con diverse norme, alla Camera e al Senato, circa il computo degli astenuti). Gli astenuti al Senato vengono considerati votanti, mentre alla Camera no. In ipotesi tassativamente indicate dalla Costituzione (e accomunate dall'espressione di una funzione parlamentare diversa da quella di indirizzo politico, e genericamente qualificabile come garanzia), si richiedono maggioranze qualificate, ossia superiori alla maggioranza dei votanti.

Dal principio di rappresentatività (e dal principio di sovranità popolare) deriva inoltre la pubblicità delle sedute. Delle sedute dell'assemblea, infatti, è redatto resoconto sommario e stenografico, e sono attrezzate apposite tribune per ospitare il pubblico. Delle sedute delle commissioni, invece, è redatto solo un resoconto sommario (pubblicato sul Bollettino delle giunte e delle commissioni), ed è possibile seguire lo svolgimento dei loro lavori mediante un sistema audiovisivo a circuito chiuso. Al contrario, il verbale di seduta è documento riservato (la cui visione fu negata, nel 1959, anche alla Corte costituzionale). Tuttavia, resta sempre pubblico - viene letto all'inizio della successiva seduta - il processo verbale di ogni riunione, che viene redatto, salvo diversa esplicita disposizione, anche per le sedute segrete, delle quali non si redigono i resoconti; l'organo che si riunisce in maniera segreta può comunque deliberare che non vi sia processo verbale.

In seguito alla legge costituzionale n. 2 del 1963, entrambe le Camere sono elette per un mandato di cinque anni (periodo denominato con il termine legislatura), e non possono essere prorogate se non in caso di guerra. Possono invece essere anticipatamente sciolte dal presidente della repubblica (ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano - in tutto o in parte - con gli ultimi sei mesi della legislatura), sentiti i rispettivi presidenti (la prassi sviluppatasi vede lo scioglimento come uno strumento da utilizzarsi solo ove non sia possibile instaurare un rapporto fiduciario tra il Parlamento e il governo).

Le Camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un possibile vuoto legislativo (istituto della prorogatio, da non confondere con la proroga). La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine della legislatura.

Numero di parlamentari

Il principio di base su cui è stato determinato il numero dei parlamentari è la proporzione fra cittadini e parlamentari. Fra il 1948 e il 1963 il numero era mobile, mentre era fisso il rapporto con la popolazione: un deputato ogni 80 000 abitanti e un senatore ogni 200 000.

La legge costituzionale n. 2 del 1963 ha fissato il numero di parlamentari. La Camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. I senatori elettivi sono 315, sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 40 anni (art. 56 e 57 della Costituzione). Il numero totale dei senatori in carica è dato dalla somma di quelli eletti e dei senatori a vita. È senatore di diritto e a vita chiunque è stato Presidente della Repubblica. art. 59, comma 1, Cost.). Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 59, comma 2, Cost.). Ciò viene inteso nel senso che i senatori a vita di nomina presidenziale possono essere fino a cinque in tutto il Senato.

I dati sul numero dei parlamentari italiani possono essere confrontati con gli altri paesi europei, tenendo debito conto delle differenze strutturali dell'apparato politico e delle differenze di popolazione. Nel 2011, ad esempio, l'Italia risulta al secondo posto in Europa per quantità assoluta di parlamentari, superata solo dal Regno Unito, con 650 commoners della camera bassa e 827 lords della camera alta (molti dei quali lo sono per titolo o diritto). Tendenzialmente i paesi numericamente più piccoli hanno più rappresentanti in proporzione agli elettori. Nel 2011, l'Italia era al sest'ultimo posto con 1,6 parlamentari per 100 000 abitanti. Agli estremi, tra i paesi con più di un milione di abitanti, vi sono l'Estonia con 7,5 e la Germania con 0,8 parlamentari per 100 000 abitanti.[10]

Nel 2011 la commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica ha cominciato l'esame di sei disegni di legge costituzionale, proposti tra il 2008 e il 2011 che modificano gli articoli 56 e 57 della Costituzione, riducendo il numero di deputati e senatori. Le proposte di riduzione sono legate anche a valutazioni non positive sull'efficienza del sistema italiano, in termini di compensi, capacità di produrre leggi applicabili e in tempi ragionevoli, effettiva partecipazione alle attività camerali.

Rappresentazione grafica

Dalla XVIII legislatura l'elezione delle due camere è regolata dalla legge elettorale del 2017.

Distribuzione seggi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica[11]
Camera dei deputati Senato della Repubblica
Metodo di elezione Seggi Percent. Metodo di elezione Seggi Percent.
Maggioritario a turno unico 232 37% Maggioritario a turno unico 116 37%
Proporzionale (con sbarramento al 3%) 386 61% Proporzionale (con sbarramento al 3%) 193 61%
Voto degli italiani residenti all'estero 12 2% Voto degli italiani residenti all'estero 6 2%

Prerogative delle Camere

Le Camere del Parlamento italiano godono di particolari prerogative, a garanzia della propria autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato:

  • Autonomia regolamentare: ogni Camera redige e approva autonomamente un regolamento che sovrintende ai propri lavori. Limiti a tale regolamentazione sono stati prefigurati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2014[16] anche perché il suo ambito ha coperto in Italia materie assai varie[17], in virtù dell'autocrinia del Parlamento[18].
  • Autonomia finanziaria: le Camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. La stessa giurisprudenza costituzionale ne ha fornito una legittimazione, quanto meno in ordine alla sottrazione dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti, attraverso il riconoscimento di una consuetudine costituzionale che ne costituirebbe il fondamento (sent. n. 129/1981).
  • Autonomia amministrativa: ogni Camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e all'assunzione dei propri dipendenti di ruolo esclusivamente con concorso pubblico nazionale.
  • Inviolabilità della sede: le forze dell'ordine possono accedere all'interno delle sedi del Parlamento solo su decisione dei senatori e deputati questori e mai armati, il che non inibisce, secondo alcuni[19], la possibilità di perseguire fatti di reato che fuoriescono dalla esclusiva capacità qualificatoria del regolamento parlamentare.

Status del parlamentare

La Costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 66, 67, 68 e 69.

L'art. 67 (cosiddetto divieto di mandato imperativo) dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del corpo elettorale, il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale (collegio) che l'ha eletto, né da parte del partito di affiliazione; mandato generale il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici (così come invece avviene per il mandato previsto dal Codice civile), ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con le consultazioni elettorali).

Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo).

Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari? Il contenzioso costituzionale al riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica e attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali.

L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'autorizzazione a procedere nel caso di condanna con sentenza definitiva.

Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto principio enunciato dallo Statuto albertino, si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo).

Funzioni

Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.

Funzione legislativa

Lo stesso argomento in dettaglio: Iter legis.

L'iter legis, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:

iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione.

L'iniziativa spetta al governo, ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro Camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli Consigli regionali e al C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

L'iniziativa, una volta pervenuta a una delle due Camere, deve essere assegnata a una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle cosiddette «commissioni filtro»).

A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel procedimento normale la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione e nominato un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato. Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l'esame (e il voto) articolo per articolo, le dichiarazioni di voto e in ultimo la votazione generale, che normalmente avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano scelte dettate dalla coscienza individuale). Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa all'altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche. In caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "navette" o palleggiamento.

Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una procedura speciale (o procedura legislativa decentrata): la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero iter parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il governo di chiedere il ritorno alla procedura normale.

Procedure particolari sono previste per la conversione di decreti legge, la legge annuale comunitaria, i documenti appartenenti alla manovra finanziaria annuale - la legge di bilancio, la relativa legge di stabilità (la ex legge finanziaria) e disegni di legge collegati[20] - la legge annuale di semplificazione e altre leggi di cui si decide l'urgenza.

Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del ministro della giustizia - sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).

Procedura legislativa costituzionale

La rigidità della costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.

Questo processo (secondo l'art. 138 della costituzione italiana) si articola in due possibili fasi: la prima in cui le camere procedono a una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 5 consigli regionali, e 500 000 elettori, possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento. Tale referendum definito costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale ai fini notiziari del testo della deliberazione legislativa.

Il primo referendum di questo tipo si è tenuto il 7 ottobre 2001, e ha registrato la conferma - da parte del corpo elettorale - della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti.

L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato. Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i princìpi supremi dello Stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità e indivisibilità dello Stato.)

Funzione di controllo e indirizzo politico

Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico.

La funzione di controllo si esplica in interpellanze e interrogazioni. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti, la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell'argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l'assemblea. L'interrogante può replicare per dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene per iscritto. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta, può presentare una mozione e promuovere una discussione.

La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e Governo, oggettivizzato nella mozione di fiducia, nella questione di fiducia e nella mozione di sfiducia (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo ministro). Altri strumenti di indirizzo politico sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al governo.

Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella cosiddetta sessione di bilancio, e che vanno dall'approvazione DPEF del documento di programmazione economica e finanziaria all'approvazione della legge finanziaria e dei bilanci.

Funzione di inchiesta

A norma dell'art. 82 della Costituzione, «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la sovranità popolare, può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre all'esame proprio - e di conseguenza del popolo sovrano - fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione sociale.

Funzione di revisione costituzionale

La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo i quali attraverso "iter precisi" apportano le modifiche che il passare del tempo o i vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L'organo competente alla revisione costituzionale è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima approvata dalla prima camera e poi passa all'altra senza la seconda delibera della prima. Successivamente a distanza non minore di tre mesi deve essere deliberata la seconda votazione della prima camera e anche dell'altra. Questo particolare iter viene naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica, che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso raggiungesse una maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 l'atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna camera, oppure da 5 consigli regionali, 500.000 elettori e può essere richiesto un referendum costituzionale. Questo deve svolgersi in una domenica tra 50 e 60gg dopo. La differenza da quello abrogativo è principalmente l'atto di cui si tratta, che al posto di essere una legge già in vigore in questo caso è una legge costituzionale o di revisione; altra differenza è che nel suo iter di passaggio non ci sarà un controllo esercitato dalla corte costituzionale; un'altra differenza inoltre è che non c'è un quorum prestabilito quindi anche le forze politiche di minoranza potrebbero raggiungere più consensi.

Parlamento in seduta comune

Nei casi previsti dalla Costituzione italiana, il Parlamento si riunisce in seduta comune. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta fondamentale, l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa e non suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica.

Questo organico si riunisce presso gli uffici della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio, ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza (s:Costituzione della Repubblica Italiana#funArt. 63 art. 63 Cost.). Del resto, quando si trattò di scrivere l'articolo 55 della Costituzione, nonostante la prima idea di una terza Camera giuridicamente indistinta dalle altre due (idea in seguito scartata), i costituenti diedero il potere al solo presidente della Camera di presiedere il Parlamento in seduta comune per stabilire equilibrio con il presidente del Senato, che sostituisce il presidente della Repubblica nel caso questi non possa adempiere alle sue funzioni.

In dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le Camere in seduta comune possano darsi autonome norme regolamentari. La maggior parte della dottrina è di opinione favorevole, supportata anche dal regolamento del Senato (art. 65) che esplicitamente prevede tale ipotesi.[21]

Il Parlamento in seduta comune si riunisce:

  1. con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, per l'elezione del presidente della Repubblica. È richiesta la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza assoluta nei successivi (art. 83 Cost.)[22];
  2. per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.);
  3. per l'elezione di otto membri del Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.) Il quorum richiesto è la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea nei primi due scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei soli votanti nei successivi;[23]
  4. per la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, a maggioranza assoluta (art. 90 Cost.);
  5. per l'elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale (art. 135 Cost.). Il quorum è la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti nei successivi[24];
  6. per la compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarne a sorte sedici, che integreranno la Corte costituzionale nei giudizi d'accusa contro il presidente della Repubblica (il quorum richiesto è il medesimo di quello previsto per l'elezione dei giudici costituzionali) (art. 135 Cost.).

Il processo decisionale nel Parlamento della Prima Repubblica

Lo stesso argomento in dettaglio: Centralità del Parlamento.

Record dei parlamentari

Riferimenti normativi

Note

  1. ^ Marongiu, voce ‘Parlamento’, nell’Enciclopedia del diritto, XXXI, Milano, 1981, 758.
  2. ^ Come Parlamento del Regno di Sardegna.
  3. ^ a b Come Parlamento del Regno d'Italia.
  4. ^ Legalmente il Senato del Regno fu soppresso solo nel 1947, anche se non era più operativo dal 1943
  5. ^ D. Argondizzo, Il sistema elettorale del Senato italiano nel dibattito all'Assemblea Costituente, in «Quaderni dell'Osservatorio Elettorale», Regione Toscana - Giunta Regionale, n. 62, 2009; anche in «Astrid Rassegna», n. 114 (9/2010).
  6. ^ Costantino Mortati, Le forme di governo. Lezioni, Padova, Cedam, 1973: si fa l'esempio del Senato USA, chambré de rèflexion contro scelte avventate dell'altra Camera e, soprattutto, della Presidenza degli Stati Uniti.
  7. ^ Si tratta di disposizioni che fondano regolamenti minori, i quali sono stati impugnati per conflitto di attribuzioni dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione: v. Corte costituzionale, Ricorso per conflitto di attribuzione 16 luglio 2015 n. 1.
  8. ^ Secondo l'articolo 64, comma 3 della Costituzione, ogni seduta e ogni deliberazione di ciascuna Camera e del Parlamento, non è valida se non è presente la maggioranza dei componenti. Ciò significa che il numero legale della seduta si raggiunge con la partecipazione alla stessa della metà più uno degli appartenenti alla Camera o al Senato.
  9. ^ Secondo l'articolo 64 comma 3 della Costituzione, ogni deliberazione di ciascuna Camera e del Parlamento, per essere valida deve essere votata dalla metà più uno dei presenti, ossia deve ottenere una maggioranza semplice, salvo che la Costituzione in particolari casi o materie non indichi che sia necessario raggiungere una maggioranza qualificata. Per il calcolo del quorum per le deliberazioni, i regolamenti interni delle due Camere applicano due diversi sistemi: alla Camera, il comma 1 dell'articolo 48 del regolamento prevede che "le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti" mentre il comma 2 sancisce "sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario" gli astenuti dunque non sono computati ai fini del numero legale; diversamente, al Senato, l'art. 107 del regolamento del senato prevede che "ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione" pertanto gli astenuti sono inseriti tra i voti per il calcolo del quorum.
  10. ^ Nota breve del Senato della Repubblica sul numero dei parlamentari.
  11. ^ Luca Borsi, 2017, p. 9.
  12. ^ Si tratta della cosiddetta autocrinìa, cioè sottrazione degli organi costituzionali alla legge ordinaria, sottrazione della quale l'autodichia è la "razionale" espressione processuale: v. Marco Maria Carlo Coviello, L’artificiale specialità dell’autodichia, in Filodiritto, 27 maggio 2014
  13. ^ High-class errand boys, Economist, 9 Aug. 2014: The justification for all this is a word, ‘autodichia’, the doctrine that says parliament should have total freedom to manage itself so it does not come under pressure from the government,” says Sergio Rizzo, co-author of “La Casta”. V. anche Sergio Rizzo, Alle Camere privilegi ormai intollerabili. Ma a sforbiciare devono essere anche le Regioni. Quella vecchia impalcatura di "benefici" va smantellata, Corsera 26 luglio 2014 Archiviato il 19 settembre 2016 in Internet Archive.; Marro, Corsera 28 giugno 2014; Raffaele Sardella, La Camera delle meraviglie, 13 giugno 2014 Archiviato il 16 settembre 2016 in Internet Archive.; Valentina Santarpia, Perotti: «Riforme di Renzi superficiali e fatte in fretta», #Corrierelive, 19 settembre 2016.
  14. ^ http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/corte-costituzionale-autodichia-paletti-della-consulta-nella-sentenza-depositata-oggi/
  15. ^ AFFITTI D'ORO CAMERA DEI DEPUTATI. BERNARDINI E TESTA. POLEMICA INUTILE, PER RECEDERE DAI CONTRATTI BASTA APPLICARE L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO MONTI in autodichia blog.
  16. ^ "Deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito dalla Costituzione ad altre autorità. L’indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili" (par. 4.4 del Considerato in diritto della sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale della Repubblica italiana).
  17. ^ Il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha "ricordato che la materia del trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è stata finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle determinazioni dei rispettivi Uffici di presidenza e preso atto che, nel caso di approvazione della proposta di legge in titolo, per la prima volta, la materia risulterebbe disciplinata con legge ordinaria" v. Relazione sull'A.C. 3225 ED ABB.-A/R, pp. 9-10. In proposito, parla di "comode certezze dell'autodichia" Giampiero Buonomo, Un sistema a due incognite: autodichia e procedura parlamentare, Forum di Quaderni costituzionali, 13 settembre 2017, p. 6.
  18. ^ La possibilità del Parlamento di produrre norme diverse, per sé stesso, decidendo se e quali leggi esterne applicare, è messa dalla sentenza n. 267 del 2017 della Corte costituzionale in relazione con l'autodichia, che ne costituirebbe un "razionale" svolgimento; v. anche Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1º febbraio 2016, n. 4126, secondo cui "i regolamenti dei gruppi parlamentari ed in particolare dei gruppi misti prevedono di regola per le operazioni di liquidazione del patrimonio del gruppo sciolto siano nominati dei “commissari liquidatori” (...), quale espressione dell'autodichia riconosciuta alle assemblee parlamentari".
  19. ^ v. annuncio del 6 novembre 2014 del sen. Enrico Buemi in ordine ad un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma "per i provvedimenti di competenza relativi ai fatti che si sono verificati nella seduta pomeridiana del 5 novembre 2014" nell'aula del Senato: ((http://www.avantionline.it/2014/11/esposto-di-buemi-contro-il-senatori-grillini/#.VF0OO77OS0Q))
  20. ^ ((https://www.academia.edu/2462641/Esame_parlamentare_dei_documenti_finanziari_in_sessione_di_bilancio))
  21. ^ Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, pag. 239. Nel medesimo capitolo, gli autori sottolineano come l'Assemblea costituente avesse discusso la possibilità di fornire a tale organo dei poteri più ampi. Tale proposta fu accantonata in un'ottica di mantenimento della passata struttura bicamerale.
  22. ^ Paolo Armaroli, Dopo l'elezione di Pertini: IL PARLAMENTO IN SEDE ELETTORALE: PROBLEMI E PROSPETTIVE, Il Politico, Vol. 43, No. 3 (SETTEMBRE 1978), pp. 496-525.
  23. ^ art. 22 legge 24 marzo 1958, n. 195
  24. ^ art.3 legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

Bibliografia

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  • Giliberto Capano / Marco Giuliani (a cura di), Parlamento e processo legislativo in Italia, Bologna, 2001.
  • Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 1996. ISBN 88-348-6210-4.
  • Gian Franco Ciaurro, Mario Pacelli, Anton Paolo Tanda, Le camere del parlamento: strutture, funzioni, apparati, regolamenti, Roma, Colombo, 1986.
  • Silvano Labriola, (a cura di), Il Parlamento repubblicano (1948-1998), Milano, 1999.
  • Vincenzo Longi, Elementi di diritto e procedura parlamentare, Milano, 1994.
  • Manzella, Andrea, Il parlamento, terza edizione, Bologna, 2003.
  • Maria Luisa Mazzoni Honorati, Diritto Parlamentare, Torino, 2001.
  • Giovanni Rizzoni / Luciano Mecarocci / Fabrizia Bientinesi / Claudia Di Andrea / Nicola Lupo, Manuale della legislazione. Parte seconda: Regole per la formulazione dei testi normativi nelle principali istituzioni, Roma, 2003.
  • Peter Weber, Gesetzgebung im politischen System Italiens. In: Wolfgang Ismayr (a cura di), Gesetzgebung in Westeuropa. EU-Staaten und Europäische Union, Wiesbaden, 2008, pp. 463–511.
  • Venturini, Fernando, La storiografia sul Parlamento italiano : l'età repubblicana, Memoria e ricerca: rivista di storia contemporanea. Fascicolo 28, 2008 (Cesena (Forlì) : Roma: [poi] Milano: Società Editrice Ponte Vecchio; Carocci; Franco Angeli, 2008).
  • L'istituzione parlamentare e le sfide del nuovo scenario internazionale. Seminario sul libro "Democrazia e sicurezza" di Antonio Casu. Caligaris Luigi, Casu Antonio, Cucchi Giuseppe, Jean Carlo, Maccanico Antonio, Teodori Massimo, Traversa Silvio, Zanone Valerio, in Iter Legis, 2006 fasc. 3-4, pp. 13 – 27.

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